La Corte di Cassazione interviene su un caso di patrocinio a spese dello Stato, annullando una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda su un vizio procedurale: la mancata partecipazione al giudizio del Ministero della Giustizia, ritenuto parte necessaria. La Suprema Corte ha colto l'occasione per ribadire che il rimedio dell'opposizione (art. 170 T.U. Spese di Giustizia) è valido per contestare non solo l'importo (quantum), ma anche il diritto stesso al compenso (an debeatur), rinviando la causa al Tribunale di primo grado per un nuovo esame nel rispetto del corretto contraddittorio.
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