Il Condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che negava l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. La richiesta era stata respinta poiché l'interessato, condannato per reati di mafia e ristretto in regime speciale, non aveva superato con prove concrete la presunzione legale di disponibilità di redditi illeciti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato per soggetti condannati per gravi reati, una semplice autocertificazione, l'assenza di beni intestati o la lunga detenzione non bastano a provare la povertà. L'interessato deve dimostrare l'effettiva mancanza di risorse con elementi di fatto univoci. La Cassazione ha inoltre confermato che le decisioni favorevoli di altri giudici non vincolano la valutazione autonoma del magistrato. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
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