Un avvocato ha impugnato la Liquidazione compensi avvocato per un caso di divorzio con patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva calcolato i suoi onorari usando i parametri della giurisdizione volontaria, considerandola una pratica semplice. L'avvocato sosteneva invece che si trattasse di giurisdizione contenziosa, con parametri di calcolo più elevati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che i procedimenti di divorzio, anche se congiunti, rientrano nella giurisdizione contenziosa. Pertanto, il Tribunale ha sbagliato ad applicare i criteri della giurisdizione volontaria. La Cassazione ha annullato la decisione e ha rinviato il caso per una nuova Liquidazione compensi avvocato secondo i parametri corretti.
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