La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto che stabiliva la liquidazione del compenso difensore per un avvocato impegnato nel patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché presentata oltre i termini di legge. La Procura ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la formale notifica del provvedimento. La Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha confermato l'inammissibilità. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione del fascicolo equivale alla piena conoscenza del provvedimento. Di conseguenza, il conteggio dei termini decorre da tale momento o, al massimo, dalla pubblicazione dell'atto. Le disfunzioni interne all'ufficio pubblico non giustificano il superamento delle scadenze di legge.
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