Il Tribunale ha liquidato i compensi spettanti a un difensore per l'attività svolta con patrocinio a spese dello Stato. L'Ufficio di Procura ha presentato opposizione contro la liquidazione, sostenendo l'eccessività del compenso. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato fuori tempo massimo. La Procura ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando di non aver mai ricevuto la formale notifica telematica del decreto. La Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura confermando l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, anche in assenza di notificazione formale del provvedimento, opera il termine lungo generale decorrente dalla data di deposito del decreto. Il provvedimento di liquidazione a favore dell'avvocato è diventato definitivo e pienamente valido.
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