La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società di costruzioni, confermando che i limiti ai poteri dell'amministratore di una società, derivanti da statuto o delibere, non sono opponibili ai terzi contraenti in buona fede. Il caso riguardava un contratto d'appalto per lavori edili in cui si contestava che l'amministratore della società committente avesse superato il tetto di spesa autorizzato. La Corte ha ribadito che, secondo l'art. 2384 c.c., tali limiti non inficiano la validità del contratto verso l'esterno, a meno che il terzo non abbia agito intenzionalmente a danno della società.
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