Una cittadina ha impugnato il decreto che dichiarava improcedibile la sua richiesta di equa riparazione a causa della mancata notifica del ricorso e del decreto di udienza al Ministero. La Corte d'Appello aveva ritenuto tale omissione fatale in assenza di prove su cause non imputabili. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, nel processo di equa riparazione, il termine per la notifica non è perentorio. Di conseguenza, il giudice ha l'obbligo di concedere un nuovo termine per la rinnovazione della notifica, garantendo così il diritto al contraddittorio senza sanzioni automatiche di improcedibilità.
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