Un cittadino aveva ottenuto l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. L'Agenzia delle Entrate segnalò un reddito superiore al limite per il 2016. Il Tribunale revocò l'ammissione con un decreto del 2019. Tuttavia, la revoca del patrocinio a spese dello Stato era già stata disposta con un precedente decreto del febbraio 2019, comunicato al cittadino ma non opposto nei termini. Il cittadino ha proposto opposizione contro il decreto del 2019, poi ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'opposizione era tardiva, poiché il primo decreto di revoca non era stato impugnato. Il superamento dei limiti reddituali per il 2016 giustificava la revoca.
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