Un imprenditore fallito e sua moglie avevano costituito nel 2007 un fondo patrimoniale per proteggere i propri beni immobili. Nel 2020, il giudice delegato al fallimento ordinava l'acquisizione di tali beni alla procedura fallimentare, ritenendo che i debiti aziendali fossero serviti ai bisogni familiari. I coniugi si opponevano, sostenendo l'illegittimità del provvedimento. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai coniugi, stabilendo che il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato e non può essere acquisito direttamente e d'ufficio dal fallimento. I creditori o la curatela devono eventualmente agire con le ordinarie azioni revocatorie o esecutive, ma il giudice delegato non ha il potere di sottrarre i beni con un semplice decreto. Di conseguenza, l'ordine di acquisizione è stato dichiarato giuridicamente inesistente.
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