Una società, dopo aver superato i limiti di legge, effettua una nomina organo di controllo in ritardo. Il Tribunale procede comunque con una nomina d'ufficio. La Corte d'Appello conferma la decisione, stabilendo che l'organo nominato dalla società (revisore contabile) e quello nominato dal Tribunale (collegio sindacale con funzioni di vigilanza) hanno ruoli diversi e possono coesistere, poiché la nomina della società non copriva l'obbligo di vigilanza sulla gestione.
Continua »