Un professionista, membro del collegio sindacale di una società poi fallita, ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per ottenere il pagamento dei suoi compensi. La curatela fallimentare ha sollevato l'eccezione di inadempimento, contestando l'effettivo svolgimento dell'attività di controllo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando che, di fronte a tale contestazione, spetta al creditore fornire la prova dell'esatto adempimento della propria prestazione. Il semplice possesso formale della carica non è sufficiente. Di conseguenza, l'onere della prova grava sul professionista, che avrebbe dovuto depositare i verbali delle verifiche trimestrali e delle assemblee per dimostrare l'attività svolta. Il professionista perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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