L'Amministratore di una società di moda viene condannato per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale per aver nascosto le scritture contabili e ritardato il fallimento. La Cassazione conferma la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, rilevando che la mancata consegna dei registri ai curatori, nonostante i solleciti, dimostra la volontà di danneggiare i creditori. Al contrario, la Suprema Corte annulla con rinvio la condanna per bancarotta semplice. I giudici chiariscono che il ritardo nel chiedere il fallimento non fa presumere automaticamente la colpa grave e che la mancata nomina dell'organo di controllo non costituisce un'operazione imprudente volta a ritardare il dissesto. Il caso torna alla Corte d'Appello per rivalutare solo la bancarotta semplice.
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