La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 48235/2023, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché le doglianze sollevate dal ricorrente non vertevano su una violazione di legge, ma contestavano la valutazione di merito del Tribunale di Sorveglianza sulla sua pericolosità sociale. La Corte ha ribadito che, in tale materia, il ricorso è limitato alla sola violazione di legge, rendendo inammissibile ogni tentativo di riesame dei fatti.
Continua »