Un Lavoratore, ex Assistente Capo del Corpo Forestale dello Stato, è passato al Corpo Forestale della Regione Siciliana. Ha contestato il suo inquadramento nella categoria C, posizione C5, ritenendolo inferiore a quanto dovuto. La Corte d'Appello aveva respinto la sua richiesta, basandosi su tabelle di corrispondenza e leggi regionali successive al suo trasferimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore. Ha stabilito che l'inquadramento doveva avvenire secondo la normativa vigente al momento del passaggio, garantendo la conservazione dello stato giuridico ed economico precedentemente acquisito, senza applicare retroattivamente leggi o tabelle successive. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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