La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un avvocato che chiedeva il pagamento di onorari professionali. In primo grado, l'ente pubblico chiamato in causa era stato condannato al pagamento, ma la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione. Il legale lamentava l'omessa pronuncia nei confronti del cliente originario, ma la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di domande alternative, la mancata riproposizione della domanda contro il cliente in appello comporta la rinuncia alla stessa. La decisione ribadisce che il giudice d'appello non può pronunciarsi su istanze non esplicitamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
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