Una società produttrice ha richiesto il rimborso delle spese a una società committente, sostenendo l'esistenza di un contratto di mandato per la stampa e la vendita di tessuti a un terzo soggetto, che poi non ha pagato la merce. La Corte d'appello ha accolto la domanda qualificando il rapporto come un contratto di mandato in rem propriam. La società committente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la mancata comunicazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La Suprema Corte, con un'ordinanza interlocutoria, ha sospeso la decisione finale ordinando l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio per verificare l'effettiva violazione del contraddittorio.
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