Un allevatore impugnava tre avvisi di accertamento relativi al disconoscimento della detrazione IVA per l'acquisto di bovini, ritenuti dall'ufficio operazioni soggettivamente inesistenti. Dopo i rigetti nei primi due gradi di giudizio, l'allevatore proponeva ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, il contribuente presentava istanza di adesione alla definizione agevolata per i carichi esattoriali oggetto della controversia, chiedendo la sospensione del processo. La Corte di Cassazione, preso atto della richiesta e della documentazione prodotta, ha disposto la sospensione del giudizio in attesa del perfezionamento della definizione agevolata e del pagamento delle rate previste, rinviando la causa a nuovo ruolo per le verifiche necessarie.
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