Un condominio cita in giudizio l'impresa costruttrice per gravi difetti all'edificio. L'impresa si difende sostenendo che i termini per la denuncia e l'azione legale sono scaduti. La Cassazione, però, chiarisce un punto fondamentale: il riconoscimento vizi costruttore, avvenuto tramite una comunicazione scritta in cui si dava disponibilità a intervenire, fa nascere una nuova e autonoma obbligazione di riparazione. Questa nuova obbligazione non è più soggetta ai brevi termini di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi, ma al termine ordinario di dieci anni. La Corte ha quindi dato ragione al Condominio su questo principio, ma ha rinviato il caso a un nuovo giudice per calcolare correttamente i danni, criticando la motivazione della sentenza precedente perché troppo sbrigativa e non sufficientemente argomentata.
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