Un lavoratore, ammesso al passivo di un fallimento per un credito di lavoro, ha chiesto l'equa riparazione Legge Pinto a causa dell'eccessiva durata della procedura fallimentare. Durante il fallimento, il lavoratore ha ricevuto dall'INPS gran parte del TFR, lasciando un credito residuo minimo. La Corte d'Appello ha ridotto l'indennizzo per la durata irragionevole del processo, limitandolo al solo credito residuo. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che il limite massimo dell'indennizzo deve essere calcolato sull'intero valore del credito originariamente ammesso al passivo, comprensivo di interessi, e non sulla somma residua dopo il pagamento parziale dell'INPS. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso del lavoratore, rinviando la causa per una nuova decisione.
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