Una casa di cura privata, seppur convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, non ha diritto all'agevolazione fiscale per enti ospedalieri, che prevede il dimezzamento dell'aliquota IRES. La Corte di Cassazione ha stabilito che questo beneficio ha natura 'soggettiva', cioè spetta solo a enti con una specifica natura giuridica pubblica o a essi equiparati, e non 'oggettiva', basata sull'attività sanitaria svolta. L'Agenzia delle Entrate ha quindi legittimamente recuperato le maggiori imposte, negando lo sconto fiscale alla società privata. Anche il presunto affidamento generato da una precedente risposta a un interpello non ha protetto la società dal pagamento delle imposte e degli interessi, poiché la risposta non garantiva il possesso del requisito soggettivo fondamentale.
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