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Misura Di Sicurezza Detentiva

10 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Provvedimento adottato dal giudice nei confronti di persone socialmente pericolose, con lo scopo di prevenire la commissione di nuovi reati, che comporta la privazione della libertà personale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Pericolosità Sociale: Ricorso Inammissibile per Nuova Valutazione
Un Lavoratore ha presentato ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che aveva confermato una misura di sicurezza detentiva, basata sulla sua presunta pericolosità sociale e delinquenza abituale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Lavoratore cercava una nuova valutazione di merito sui presupposti della misura, ma il ricorso non individuava vizi specifici del provvedimento. La Corte ha ritenuto logica la valutazione della pericolosità sociale, considerando le condotte criminose reiterate dopo un'espulsione.
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Riparazione per ingiusta detenzione e libertà vigilata
Un cittadino ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione dopo aver trascorso 468 giorni sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni. Il ricorrente sosteneva che le limitazioni imposte fossero talmente severe da equivalere agli arresti domiciliari. La Corte di Appello ha respinto la domanda per inammissibilità. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento, ribadendo che la libertà vigilata appartiene alle misure non detentive. La legge riserva l'indennizzo esclusivamente alle restrizioni fisiche della libertà personale, quali il carcere, gli arresti domiciliari o le misure di sicurezza provvisorie di natura detentiva. I giudici hanno condannato il richiedente al pagamento delle spese legali.
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41-bis: Internato Contesta Regime Speciale, Cassazione Chiarisce
Un internato, sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, ha contestato la proroga del suo regime detentivo speciale 41-bis. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il suo reclamo. La Corte di Cassazione, prima di decidere, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull'applicazione del 41-bis agli internati. La Corte Costituzionale ha chiarito che le restrizioni del regime detentivo speciale 41-bis devono essere proporzionate e compatibili con la finalità risocializzante, garantendo la possibilità di lavorare. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'internato, confermando la proroga del regime detentivo speciale 41-bis, poiché l'attività lavorativa svolta dall'internato preservava la finalità risocializzante del trattamento.
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Fungibilità della pena: no al doppio calcolo con la misura di sicurezza
Un detenuto ha chiesto di ricalcolare la propria condanna invocando la fungibilità della pena per scomputare un periodo trascorso internato in una casa di lavoro. Il giudice dell'esecuzione aveva inizialmente accolto la richiesta, rilevando che durante quel periodo permanevano formalmente attivi anche gli arresti domiciliari per un altro processo. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione accogliendo il ricorso del Procuratore Generale. I giudici supremi hanno stabilito che l'ordinamento vieta di conteggiare due volte lo stesso lasso di tempo restrittivo. La coesistenza tra custodia cautelare e misura di sicurezza rileva esclusivamente ai fini della durata massima delle cautele e non consente di scontare due titoli diversi nello stesso intervallo temporale. Il caso torna ora al giudice territoriale per un nuovo calcolo esatto della pena residua.
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Ricovero in REMS: tra principio di residualità e pericolo sociale
Un condannato affetto da una grave patologia psichiatrica ha presentato ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che confermava a suo carico la misura di sicurezza del ricovero in REMS per la durata di un anno. La difesa sosteneva che il giudice avesse disposto la misura estrema per la sola indisponibilità di strutture residenziali alternative sul territorio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno accertato la persistente pericolosità sociale attuale del soggetto, privo di adesione alle terapie e autore di condotte aggressive pregresse. Tale quadro rende impossibile la tutela della collettività e la cura del paziente mediante misure esterne non detentive.
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Fuga all’estero e misura di sicurezza detentiva: no alla revoca
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta di revoca di una misura di sicurezza detentiva (ricovero in REMS) applicata a un uomo resosi irreperibile all'estero dopo aver scontato la pena principale. La difesa sosteneva che la misura fosse ormai estinta per decorso del tempo e che mancasse un accertamento recente sulla sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che chi si sottrae volontariamente ai controlli impedisce la verifica periodica del suo stato psichico. Di conseguenza, la misura di sicurezza detentiva rimane sospesa e non si estingue, poiché i limiti di durata massima previsti dalla legge non si applicano a chi non ha mai iniziato a scontare la misura a causa della propria fuga. Il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Sorveglianza speciale: la casa di lavoro cancella la condanna
Un cittadino era stato condannato per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale. Tuttavia, prima della presunta violazione, l'uomo era stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per legge, l'obbligo di soggiorno cessa automaticamente quando il soggetto viene sottoposto a una misura detentiva. Di conseguenza, al momento del controllo la misura di prevenzione non era più attiva. La Suprema Corte ha quindi annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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Misura di sicurezza detentiva: no alla revoca dopo il giudicato
Il Condannato, precedentemente condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed estorsione, ha richiesto la revoca della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a una casa di lavoro, ritenendola illegale perché applicata in modo automatico e senza una valutazione concreta della sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la scelta di applicare una misura di sicurezza detentiva, disposta con la sentenza di condanna ormai irrevocabile, è coperta dal giudicato. Di conseguenza, eventuali vizi di motivazione o contestazioni sulla pericolosità dovevano essere sollevati durante il processo principale e non possono essere ridiscussi davanti al giudice dell'esecuzione.
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Scomputo Misura di Sicurezza: No allo sconto per la casa lavoro
La Corte di Cassazione ha negato la richiesta di un condannato di ottenere lo scomputo misura di sicurezza dal totale della sua pena. L'uomo aveva trascorso un periodo in una casa di lavoro, una misura di sicurezza detentiva applicata in via definitiva. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: la legge permette di 'scontare' dalla pena solo i periodi di custodia cautelare o di misure di sicurezza applicate in via provvisoria. Il tempo trascorso in una misura di sicurezza definitiva, anche se eseguita senza un valido titolo legale, non è 'fungibile' (cioè intercambiabile) con la pena detentiva. Di conseguenza, il ricorso del condannato è stato respinto e il periodo in casa di lavoro non è stato detratto dalla sua condanna.
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Procurata inosservanza: dolo e prova della conoscenza
Un individuo è stato condannato per aver aiutato un amico a sottrarsi a una misura di sicurezza. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, specificando che per il reato di procurata inosservanza l'accusa deve provare la conoscenza specifica, da parte dell'imputato, che la persona aiutata fosse soggetta a una misura di sicurezza detentiva e non semplicemente ricercata dalle autorità. Il caso è stato rinviato per un nuovo giudizio.
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