La Corte di Cassazione conferma la legittimità di una misura di sicurezza di libertà vigilata, chiarendo la ripartizione di competenze tra giudice della cognizione e Tribunale di Sorveglianza. La sentenza stabilisce che spetta al primo unificare le misure in caso di più reati, mentre al secondo compete la valutazione attuale della pericolosità sociale per l'esecuzione. Il ricorso di un condannato per associazione mafiosa, che lamentava una duplicazione della misura di sicurezza e una valutazione errata della sua pericolosità, è stato respinto poiché basato su elementi concreti e non solo sulla mancata dissociazione.
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