Il Condannato, precedentemente condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed estorsione, ha richiesto la revoca della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a una casa di lavoro, ritenendola illegale perché applicata in modo automatico e senza una valutazione concreta della sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la scelta di applicare una misura di sicurezza detentiva, disposta con la sentenza di condanna ormai irrevocabile, è coperta dal giudicato. Di conseguenza, eventuali vizi di motivazione o contestazioni sulla pericolosità dovevano essere sollevati durante il processo principale e non possono essere ridiscussi davanti al giudice dell'esecuzione.
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