Il Primo Imputato e il Secondo Imputato venivano condannati per spaccio continuato di cocaina. Il Primo Imputato ricorreva in Cassazione chiedendo la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità dello spaccio, negata nei gradi precedenti solo a causa della reiterazione delle cessioni. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che l'attività continuativa non esclude la minore gravità se le singole cessioni sono di modesta entità. Per il principio di estensione, la riqualificazione si applica anche al Secondo Imputato. Di conseguenza, accertata la lieve entità dello spaccio, il reato viene dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza viene annullata senza rinvio per questo capo, mentre per il Secondo Imputato si dispone il rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena per un altro reato concorrente.
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