Il Contribuente aveva impugnato con successo alcuni estratti di ruolo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. L'Ente Creditore e l'Agente della Riscossione avevano proposto appello, ma i giudici regionali avevano dichiarato l'impugnazione inammissibile. Secondo i giudici di secondo grado, la notifica dell'atto di appello eseguita a mezzo posta non era stata provata con la semplice distinta timbrata dall'ufficio postale. Inoltre, l'Agente della Riscossione non avrebbe potuto utilizzare un avvocato del libero foro. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il timbro postale sulla distinta prova la data di spedizione. La Suprema Corte ha confermato la piena legittimità dell'utilizzo di un difensore esterno. L'esito ha visto la vittoria dell'Ente e la riapertura del giudizio.
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