L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la decisione con cui il giudice d'appello ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, ritenendo illegittimo il patrocinio dell'esattore affidato a un avvocato del libero foro anziché all'Avvocatura dello Stato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente impositore, stabilendo che nei giudizi tributari di merito l'ente della riscossione può legittimamente farsi assistere da professionisti privati. La convenzione con l'Avvocatura dello Stato riserva infatti a quest'ultima la difesa esclusiva solo per i giudizi di legittimità davanti alla Cassazione, lasciando piena libertà di scelta per i gradi precedenti. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria per un nuovo esame della controversia.
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