Un contribuente ha contestato un avviso di accertamento fiscale. L'Agente della Riscossione ha proposto appello affidandosi a un avvocato privato del libero foro. I giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo illegittima tale scelta difensiva. L'ente ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando la questione della propria rappresentanza in giudizio e chiedendo, in subordine, la possibilità di sanare l'errore. Il contribuente ha eccepito l'esistenza di una precedente decisione ormai definitiva. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità delle questioni sulla rappresentanza in giudizio e sul giudicato, ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione per un esame approfondito.
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