Una società sanitaria privata ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria in merito a un'istanza di rimborso IRES, invocando l'agevolazione fiscale enti ospedalieri che prevede la riduzione dell'imposta alla metà. Sebbene i giudici di merito avessero inizialmente accolto la tesi della clinica, ritenendo sufficiente il regime di accreditamento provvisorio, la Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto. La Suprema Corte ha stabilito che il beneficio fiscale è riservato esclusivamente agli enti pubblici o a quelli che ne hanno assorbito le funzioni, escludendo tassativamente le strutture private, indipendentemente dal loro stato di accreditamento.
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