Doppia imposizione: il caso dei dividendi esteri
La questione della doppia imposizione rappresenta uno dei pilastri del diritto tributario internazionale, specialmente nella gestione dei flussi reddituali tra società appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione Europea. Il caso analizzato riguarda una società italiana che ha cercato di ottenere il rimborso di imposte versate su utili provenienti da un ente francese, sostenendo il diritto all’esclusione del 95% della base imponibile ai sensi della normativa interna.
Analisi dei fatti
La controversia nasce dal diniego di rimborso IRES relativo a somme percepite da un Groupement d’Intérêt Économique (GIE) di diritto francese. La società contribuente, agendo come consolidante fiscale, riteneva applicabile il regime di favore previsto per i dividendi esteri. Tuttavia, l’ente francese operava in regime di trasparenza, il che significa che i redditi prodotti non venivano tassati in capo all’ente stesso in Francia, ma venivano imputati direttamente ai partecipanti. L’Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che l’esenzione parziale presuppone che il reddito abbia già subito una tassazione effettiva.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la legittimità del diniego, rigettando il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che il sistema di tassazione dei dividendi è strutturato per evitare che la stessa ricchezza sia colpita dal prelievo fiscale sia presso la società che la produce, sia presso il socio che la riceve. Nel caso di specie, poiché l’ente francese non è soggetto a imposta autonoma, non si verifica alcuna sovrapposizione di prelievi fiscali che giustifichi l’abbattimento della base imponibile in Italia.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla ratio dell’articolo 89 del TUIR, che è quella di contrastare la doppia imposizione economica. La Corte ha evidenziato che l’applicazione dell’esclusione del 95% in assenza di una tassazione a monte trasformerebbe una norma di salvaguardia in uno strumento di doppia non imposizione. Inoltre, è stata esclusa l’applicabilità della Direttiva madre-figlia, poiché il GIE francese non rientra tra le forme societarie tassabili elencate dalla normativa comunitaria. La trasparenza fiscale dell’ente estero comporta che la soggettività passiva si sposti direttamente sul partecipante italiano, il quale deve dichiarare l’intero provento secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Cassazione ribadiscono un principio di equità e coerenza del sistema tributario. Non può esistere un diritto all’esenzione se non vi è un rischio concreto di doppia tassazione. Per le imprese italiane che operano all’estero, ciò significa che la scelta della forma giuridica delle partecipate e il relativo regime fiscale nazionale sono determinanti per la pianificazione fiscale. La sentenza conferma che i trattati e le norme interne devono essere interpretati secondo buona fede, evitando che l’obiettivo di neutralità fiscale venga distorto per ottenere benefici non previsti dal legislatore.
Quando spetta l’esclusione IRES del 95% sugli utili esteri?
L’esclusione spetta solo se i dividendi sono distribuiti da società che sono state effettivamente assoggettate a tassazione nel loro Stato di residenza.
Cosa accade se la società estera è in regime di trasparenza fiscale?
In questo caso gli utili non vengono tassati in capo alla società estera ma imputati al socio italiano, che dovrà tassarli integralmente senza l’esclusione del 95%.
Si può invocare la Direttiva madre-figlia per un GIE francese?
No, perché il Groupement d’Intérêt Économique non è considerato una società soggetta a imposta autonoma ai fini della Direttiva.