L'Agenzia delle Entrate ha contestato all'ATER di Pescara la mancata tassazione di plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) per il 2005, ai fini IRES e IRAP. L'ATER sosteneva di beneficiare di agevolazioni fiscali, assimilandosi agli ex IACP, e che i proventi fossero vincolati al reinvestimento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che l'ATER è un ente pubblico economico soggetto a tassazione per attività commerciale. Le somme ricavate dalla vendita degli immobili ERP costituiscono plusvalenze imponibili, indipendentemente dal loro vincolo di destinazione. La sentenza ha chiarito la non assimilabilità fiscale tra ATER e IACP, ribaltando le decisioni di merito.
Continua »