L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società immobiliare la deduzione di costi Ires e la detrazione dell'IVA per i lavori di costruzione di un centro commerciale su un terreno preso in leasing. Secondo il fisco, tali spese spettavano al proprietario del terreno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che il principio di inerenza dei costi aziendali si applica anche ai lavori eseguiti su beni di proprietà di terzi, purché esista un nesso di strumentalità, anche solo potenziale o futuro, con l'attività d'impresa. Di conseguenza, la società ha il diritto di dedurre le spese e detrarre l'IVA, poiché i lavori erano strettamente collegati al suo oggetto sociale di costruzione e vendita di immobili. Gli accordi privati sulla ripartizione delle spese non hanno rilevanza fiscale di fronte a tale inerenza.
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