Un'associazione sportiva ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA. Durante il giudizio in Cassazione, ha aderito alla definizione agevolata delle controversie, pagando le somme dovute. L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiesto di chiudere il caso. La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Questa decisione ha estinto il processo, stabilendo che, come previsto dalla legge sulla definizione agevolata, le spese legali restano a carico di ciascuna parte che le ha anticipate. Di fatto, il processo si è concluso senza un vincitore o un vinto, ma con la chiusura della lite grazie all'accordo col Fisco.
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