La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2860/2024, ha stabilito i criteri per l'applicazione dell'agevolazione IRES per gli enti ecclesiastici. Il caso riguardava un istituto diocesano a cui l'Amministrazione Finanziaria aveva negato la riduzione IRES sui redditi derivanti da locazioni immobiliari. La Corte ha chiarito che il beneficio non è automatico basandosi solo sulla natura dell'ente (requisito soggettivo), ma richiede una valutazione oggettiva dell'attività svolta. Se la gestione immobiliare è condotta con criteri imprenditoriali e di concorrenza sul mercato, essa perde il diritto all'agevolazione IRES, anche se i proventi sono destinati a fini istituzionali come il sostentamento del clero. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione dei fatti secondo questo principio.
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