Un avvocato titolare di studio cita in giudizio la propria collaboratrice per presunta negligenza professionale, chiedendo un maxi risarcimento. La collaboratrice chiama in causa la propria compagnia assicuratrice. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, il titolare ricorre in Cassazione. Durante la causa, il titolare e la collaboratrice depositano un accordo per abbandonare il giudizio. Tuttavia, l'atto non viene notificato né accettato dalla compagnia assicuratrice. La Corte di Cassazione chiarisce che la causa è inscindibile: l'accordo parziale non estingue il processo verso l'assicurazione, ma dimostra la perdita di interesse a proseguire. Questo determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Di conseguenza, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese tra titolare e collaboratrice, condanna il titolare al pagamento delle spese legali verso l'assicurazione e applica il raddoppio del contributo unificato.
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