Un contribuente, dopo aver ricevuto contributi regionali per la ristrutturazione di un immobile destinato ad agriturismo, contesta un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sul corretto ammortamento dei costi. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, propone ricorso in Cassazione. Successivamente, comunica la volontà di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, pur rilevando che la rinuncia non è stata formalmente notificata alla controparte, dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ritenendola un'indicazione chiara del venir meno dell'interesse alla decisione.
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