Una società, dopo aver vinto un appalto pubblico, non fornisce la documentazione necessaria per la stipula, causando un danno alla stazione appaltante. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 111/2023, stabilisce che la controversia sul risarcimento del danno rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella amministrativa. La decisione chiarisce un importante aspetto della giurisdizione appalti pubblici, specificando che quando la pretesa si fonda sulla violazione dei doveri di buona fede precontrattuale, le parti si trovano su un piano di parità e la competenza è del giudice civile.
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