L'Ente Previdenziale ha richiesto ad un Lavoratore Autonomo maggiori contributi per la Gestione Commercianti, inserendo nel calcolo anche i dividendi percepiti come socio di una società a responsabilità limitata. Il Lavoratore ha contestato la pretesa, sottolineando di non svolgere alcuna attività lavorativa all'interno di tale società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo un fondamentale principio sulla base imponibile contributiva INPS. I giudici hanno chiarito che gli utili derivanti dalla semplice partecipazione al capitale di una società di capitali, senza apporto di lavoro, rappresentano redditi di capitale e non redditi di impresa. Pertanto, tali proventi non devono essere inclusi nel calcolo dei contributi previdenziali obbligatori.
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