Un gestore di attrazioni itineranti (tiro al bersaglio e rotonda tiri) in un lunapark ha impugnato gli avvisi di addebito dell'INPS, contestando l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti. L'esercente sosteneva che la propria attività rientrasse nel settore industriale o dello spettacolo in senso stretto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che, in base alla legge speciale del 1968, gli esercenti di spettacoli viaggianti sono obbligati all'iscrizione alla Gestione commercianti. La classificazione nel settore industriale rileva solo per i datori di lavoro rispetto ai dipendenti, non per la tutela previdenziale del lavoratore autonomo. Di conseguenza, l'operatore deve versare i contributi previdenziali richiesti dall'ente previdenziale.
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