La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19516/2024, ha stabilito che un socio di minoranza (con una quota del 5%) che presta una garanzia personale (fideiussione) per la propria società deve essere considerato un consumatore. Di conseguenza, ha diritto al foro competente del proprio luogo di residenza. La Corte ha chiarito che, per la qualifica di 'fideiussione consumatore', è determinante l'assenza di un collegamento funzionale tra la garanzia e un'attività professionale del garante, come una partecipazione minima e la mancanza di poteri gestionali nella società.
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