Un professionista ha stipulato un contratto telefonico aziendale con un'opzione per una seconda linea presso la propria abitazione. A causa di disservizi sulla linea domestica, ha chiesto il risarcimento dei danni davanti al giudice della propria residenza, invocando la tutela del consumatore. La compagnia telefonica ha eccepito l'incompetenza territoriale, richiamando il foro esclusivo di Milano previsto nel contratto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la qualifica di consumatore non si applica se il contratto, pur includendo un'utenza domestica, è stato sottoscritto come professionista nell'ambito di un'offerta aziendale unitaria. Di conseguenza, la competenza spetta al foro stabilito nel contratto.
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