I garanti di una società si oppongono al decreto ingiuntivo di una banca per oltre 500 mila euro, eccependo la nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust e chiedendo la liberazione dal debito. La Corte d'Appello rigetta l'opposizione, qualificando l'accordo come contratto autonomo di garanzia per la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni. La Cassazione conferma la decisione. I giudici chiariscono che la nullità antitrust delle fideiussioni non può essere rilevata d'ufficio se la parte non ha tempestivamente allegato e provato i fatti costitutivi, come la conformità al modello ABI. Inoltre, l'esclusione della responsabilità ex art. 1956 c.c. viene respinta poiché i garanti, legati da vincoli familiari e societari, erano consapevoli dello stato di crisi della società e il debito massimo garantito era già stato superato.
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