Fideiussione consumatore: la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è nulla
La stipula di una garanzia personale, come la fideiussione, a favore di un istituto di credito è una prassi comune. Tuttavia, quando il garante agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, entra in gioco una tutela rafforzata: quella della fideiussione consumatore. Una recente sentenza del Tribunale di Ancona (n. 3912/2022) offre un’analisi chiara su un punto cruciale: la validità della clausola che deroga all’articolo 1957 del Codice Civile, spesso presente nei moduli standard bancari. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la protezione del consumatore prevale sulla libertà contrattuale quando si crea un eccessivo squilibrio.
I fatti di causa: un decreto ingiuntivo e l’opposizione dei garanti
Un istituto di credito otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di tre persone fisiche che avevano prestato fideiussione a garanzia di un contratto di leasing stipulato da un’impresa. I garanti, ricevuta la notifica dell’ingiunzione di pagamento per oltre 78.000 euro, proponevano opposizione.
Le loro principali difese si basavano su tre argomenti:
- La loro qualifica di consumatori.
- La nullità della fideiussione perché conforme a uno schema ABI dichiarato anticoncorrenziale.
- La decadenza del creditore dal proprio diritto, ai sensi dell’art. 1957 c.c., per non aver agito tempestivamente contro il debitore principale.
L’istituto di credito si opponeva, sostenendo la piena validità ed efficacia delle garanzie prestate.
La decisione del Tribunale e la protezione della fideiussione consumatore
Il Tribunale di Ancona ha accolto l’opposizione dei garanti, revocando il decreto ingiuntivo. La decisione si fonda su un’attenta analisi della posizione del garante quale consumatore e delle conseguenze sulla validità di specifiche clausole contrattuali.
La qualifica di consumatore del fideiussore
Il primo passo del Giudice è stato confermare che i garanti dovessero essere considerati consumatori. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 5868/2023), il Tribunale ha chiarito che la qualifica di consumatore va valutata con riferimento alle parti del contratto di garanzia, indipendentemente dalla natura (commerciale o meno) del debito principale garantito. Poiché i fideiussori erano persone fisiche che agivano per scopi estranei alla loro attività professionale, la disciplina consumeristica era pienamente applicabile.
La nullità della deroga all’art. 1957 c.c. nel contratto di fideiussione
Questo è il cuore della sentenza. L’art. 1957 c.c. prevede che il creditore debba agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, pena la liberazione del fideiussore. I contratti di fideiussione bancaria contengono quasi sempre una clausola che deroga a questa norma, tenendo obbligato il garante anche se il creditore non agisce tempestivamente.
Il Tribunale, in linea con un consolidato orientamento della Cassazione (sent. n. 5598/2020), ha stabilito che, nel contesto di una fideiussione consumatore, questa clausola di deroga è da considerarsi vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t) del Codice del Consumo. Essa, infatti, limita la facoltà del consumatore di opporre un’eccezione prevista dalla legge (la decadenza), creando un significativo squilibrio a suo svantaggio.
le motivazioni
La motivazione del giudice è lineare e fondata sulla gerarchia delle fonti e sulla tutela del contraente debole. Dichiarata nulla la clausola di deroga, rivive pienamente la disciplina dell’art. 1957 c.c. A questo punto, il Tribunale ha verificato i fatti: l’obbligazione principale era scaduta nel 2010. L’istituto di credito, invece, aveva iniziato l’azione per il recupero del credito solo nel 2022, ben oltre il termine semestrale imposto dalla legge. Le comunicazioni intermedie non erano state ritenute idonee a interrompere la decadenza. Di conseguenza, il creditore era decaduto dal suo diritto di pretendere il pagamento dai fideiussori. L’azione monitoria intrapresa nei loro confronti era, pertanto, illegittima.
le conclusioni
La sentenza del Tribunale di Ancona ha importanti implicazioni pratiche:
- Rafforza la tutela del garante-consumatore: chi garantisce un debito altrui per scopi personali gode delle tutele del Codice del Consumo, indipendentemente dal fatto che il debito sia di natura commerciale.
- Sancisce l’inefficacia di clausole standard: le clausole di ‘solve et repete’ o di deroga alla decadenza, onnipresenti nei moduli bancari, sono nulle se applicate a un consumatore, in quanto vessatorie.
- Impone un onere di diligenza al creditore: le banche e le finanziarie non possono attendere indefinitamente per recuperare un credito, ma devono agire tempestivamente contro il debitore principale per non perdere la garanzia del fideiussore-consumatore. Questa pronuncia è un monito per i garanti a verificare attentamente i contratti e a far valere i propri diritti, e per gli istituti di credito a conformare le proprie prassi alla normativa di protezione del consumatore.
Un garante di un debito aziendale può essere considerato un consumatore?
Sì. Secondo la giurisprudenza consolidata, la qualifica di consumatore dipende dalla finalità per cui agisce il garante (la persona fisica), non dalla natura del debito garantito. Se una persona firma una fideiussione per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, è considerata un consumatore.
La clausola che obbliga il garante a pagare anche se il creditore non agisce subito contro il debitore è valida?
No, se si tratta di una fideiussione consumatore. In questo caso, la clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. è considerata vessatoria e, pertanto, nulla. Il garante è liberato se il creditore non agisce contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito.
Cosa succede se il creditore fa causa al garante dopo molti anni dalla scadenza del debito?
Se la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è nulla (come nei contratti con i consumatori), il creditore perde il diritto di agire contro il garante. Il Tribunale, come nel caso esaminato, accoglierà l’opposizione del garante e revocherà l’eventuale decreto ingiuntivo, dichiarando il creditore decaduto dalla garanzia.