Una società operante nel settore del lusso ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno 2003, contestando il recupero di minusvalenze ritenute indeducibili dall'Amministrazione Finanziaria. Dopo una sentenza d'appello favorevole all'Agenzia delle Entrate, la contribuente ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, la società ha depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determinando la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, escludendo l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, in quanto la rinuncia non configura una soccombenza in senso tecnico.
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