Una società operante nel settore dei carburanti era stata coinvolta in un contenzioso relativo al mancato versamento di accise sul gasolio, accusata di aver destinato all'autotrazione del combustibile riservato all'uso domestico. Dopo una sentenza d'appello sfavorevole emessa in sede di rinvio, il liquidatore della società ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato un atto formale di **rinuncia al ricorso**. La Suprema Corte, preso atto della volontà della parte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza procedere all'esame dei motivi di merito.
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