La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito di una formale rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente e sottoscritta anche dal suo difensore. La decisione è di particolare rilievo poiché chiarisce che, in caso di rinuncia, non trova applicazione la sanzione del raddoppio del contributo unificato. Tale misura, di natura eccezionale e sanzionatoria, è limitata esclusivamente ai casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, la Corte non ha provveduto alla liquidazione delle spese legali.
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