La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., che dispone il trasferimento di un immobile, è soggetta a imposta di registro proporzionale. Anche se il trasferimento è subordinato al pagamento del prezzo residuo, tale condizione non è considerata sospensiva ai fini fiscali, poiché dipende dalla volontà dell'acquirente. La decisione conferma che l'imposta di registro si applica al contenuto intrinseco dell'atto giudiziario al momento della sua emissione, indipendentemente da successivi eventi processuali o atti di trasferimento autonomi.
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