Una società ha impugnato gli avvisi di accertamento TARSU-TIA emessi da un Comune e da una società di gestione dei rifiuti. Dopo la decisione sfavorevole nei gradi di merito, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, la società ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente accettata dalle controparti. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti. I giudici hanno inoltre chiarito che l'estinzione del processo esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, misura prevista solo per i casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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