La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla controparte. La controversia, avviata dall'erede di un privato contro una cooperativa sociale, si è conclusa prima di una decisione di merito. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese legali tra le parti, conformemente al loro accordo, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura non si applica ai casi di estinzione del giudizio.
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