Una compagnia aerea ha impugnato i solleciti di pagamento relativi all'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili richiesti da un ente regionale per le operazioni di decollo e atterraggio. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del processo, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla tesi del vettore aereo. La compagnia ha quindi depositato una formale rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese legali. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia della parte ricorrente e ha stabilito la compensazione delle spese, rilevando la novità della questione al momento della proposizione del ricorso. Inoltre, la Corte ha escluso l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato, misura applicabile solo nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Continua »