Un contribuente, durante un ricorso in Cassazione per un accertamento fiscale basato su redditometro, aderisce alla definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018. Avendo presentato la domanda e pagato la prima rata entro i termini, e data l'assenza di un diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate e di un'istanza di prosecuzione del processo, la Corte Suprema dichiara l'estinzione del giudizio. Viene chiarito che per l'estinzione è sufficiente il perfezionamento della procedura, non il pagamento integrale del debito.
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